L’Università esonera dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso pari ad 155,00 € per ciascun anno accademico per il quale non è stato effettuato l’iscrizione (art. 9, comma 5, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68).
Gli studenti che beneficiano di questa disposizione non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.
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