In caso di infortunio sul lavoro, avvenuto anche in itinere (infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno tra il luogo di abitazione e quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due sedi di lavoro e durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti) e a prescindere dalla prognosi, il Personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo ha l’obbligo di avvisare o far avvisare, nel caso in cui fosse impossibilitato, il Responsabile della Struttura di afferenza ed il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, inviando una mail a: infortuni@unime.it, segnalando le circostanze in cui l’infortunio si è verificato e allegando il modulo debitamente compilato con allegati i certificati medici rilasciati dal Pronto Soccorso.
La segnalazione dell’infortunio deve sempre essere fatta, anche per lesioni di lieve entità.
Il lavoratore infortunato dovrà recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso della struttura ospedaliera più vicina, dichiarare che si tratta di infortunio sul lavoro e richiedere il rilascio di idonea certificazione. Le prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ospedaliere per gli infortuni sul lavoro sono esenti da ticket.
La documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso, nella quale saranno indicati la data dell’infortunio, la diagnosi ed il numero di giorni di inabilità al lavoro, dovrà essere inviata immediatamente al Protocollo generale (protocollo@unime.it) ed al Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane (infortuni@unime.it), che dovrà provvedere a dare comunicazione telematica alla sede INAIL di competenza del lavoratore, entro 48 ore dalla ricezione della medesima.
Come comportarsi in caso di proroga dell'infortunio
Nel caso in cui, al termine della prognosi dell’infortunio rilasciata dalla struttura ospedaliera, il lavoratore non possa riprendere l’attività lavorativa per motivi conseguenti all’infortunio medesimo, dovrà recarsi presso la sede INAIL di sua competenza per farsi rilasciare un certificato dove verrà specificato che si tratta di continuazione/ricaduta dell’infortunio già comunicato.
E' comunque buona norma contattare, prima della scadenza dei giorni di prognosi, l'Area Medico Legale della sede INAIL competente per la gestione dell'infortunio, per concordare l'appuntamento a visita.
Esclusivamente in caso di difficoltà di contatto, ci si può presentare direttamente presso gli sportelli della sede INAIL prima della scadenza dei giorni di prognosi.
La Sede INAIL competente è quella sul cui territorio è domiciliato l'assicurato. Tutti i recapiti delle Sedi sono reperibili sul sito istituzionale INAIL.
In caso di inoltro della denuncia di infortunio, nei soli casi in cui l'infortunato è domiciliato all'estero, il modulo deve essere inoltrato alla sede INAIL che gestisce il rapporto assicurativo con il datore di lavoro.
Termine dell'infortunio
Il termine del periodo di infortunio, il lavoratore dovrà comunicare la ripresa della propria attività al Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane (infortuni@unime.it), inviando il certificato rilasciato dall’INAIL che certifichi la guarigione clinica e l’idoneità a riprendere l’attività lavorativa, al fine di consentire gli adempimenti necessari alla chiusura dello stesso.
Comunicazioni e richieste da INAIL
L'INAIL può disporre la visita per il lavoratore infortunato inviando apposite cartoline di convocazione presso le proprie Sedi territoriali. L'assicurato, a fronte di tale convocazione, ha l'obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l'Istituto intenda eseguire (art. 87 del DPR n. 1124/1965: "l'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.").
Riferimenti
Per qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattare l’Unità Operativa Gestione Amministrativa, Tel. 090 6768760
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità e fatti sono validi e utilizzabili ai sensi della legge 183/2011, solo nei rapporti tra privati.
Il certificato, a pena di nullità, dovrà riportare la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i privati gestori di pubblici servizi il privato cittadino deve, per legge, utilizzare l’autocertificazione ovvero le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (artt. 40, 46, 47 del DPR 28/12/2000 n. 445).
Le disposizioni della legge 183/2011 non sono applicabili alle certificazioni destinate all’estero e alla Questura (circolare ministeriale del 24/01/2012 n.512).
Si fa presente che, ai sensi della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 01/06/2005, le richieste di rilascio di certificati, a cui deve essere apposta la marca da bollo, devono essere corredate anch’esse di marca da bollo.
Pertanto saranno prese in considerazione solo le richieste effettuate utilizzando il modulo previsto su cui è stata apposta la marca da bollo.
Il 16 settembre u.s. in sede ARAN è stato sottoscritto l’”Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore”.
Il testo ufficiale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 232 del 28 settembre 2021, è consultabile sul sito web dell’ARAN, nella sezione Comunicati e nel medesimo sito dell’Agenzia è possibile visualizzare i contenuti sintetizzati dell’Accordo in alcune slide riassuntive.
L’accordo, applicabile ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato in data successiva al 1° gennaio 2019, prevede la possibilità di aderire al Fondo Perseo–Sirio mediante esplicita manifestazione di volontà del dipendente (adesione espressa) o mediante silenzio-assenso (adesione tacita) e anche l’opzione per consentire ai dipendenti di manifestare la volontà di non adesione, a tal fine l’amministrazione trasmetterà a ciascun lavoratore interessato dall’applicazione del presente Accordo una specifica informativa sull’esistenza del Fondo.