SERVIZIO AUTONOMO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SAPP)

UNITÀ ORGANIZZATIVA SERVIZIO AUTONOMO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile Arch. BIAGIO LA SPADA
Struttura Superiore RETTORATO 
Strutture Afferenti
Unità Operativa  Coordinamento Tecnico - Responsabile Geom. NUNZIO CHILLE'
Unità Operativa  Supporto Tecnico - Responsabile Dott. ANTONIO RIFICI                         
Elenco del personale Tecnico-Amministrativo afferente
Arch. Biagio La Spada
Geom. Nunzio Chille
Dr. Antonio Rifici
Arch. Santi Settimo
Dr. Fausto Gentile
Geom. Manuela La Rosa                                                                                     

Personale UNILAV afferente
Rag. Fiorenzo Di Blasi

Responsabile delle Attività di Didattica e Ricerca in Laboratorio (RADRL)

Il comma 5 dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 363 del 05/08/1998, così definisce il RADRL:

"Per responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio" ove per Laboratorio, al comma 3, si definisce:

"luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. 

Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. 

I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria."

I RADRL: quando sono Dirigenti e quando sono Preposti

In conformità a quanto previsto dal combinato disposto tra D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e D.M. 363/98, i RADRL di Ateneo sono:

Dirigenti, qualora risultino responsabili di un progetto di ricerca e siano dotati di un fondo economico per uno o più progetti. Preposti, qualora NON siano dotati di un fondo economico per la gestione di uno o più progetti di ricerca.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI RADRL

Il D.M. 363/98 definisce i compiti assegnati ai RADRL negli articoli 5 e 6

OBBLIGHI DI LEGGE PER I RADRL

Art.5 - obblighi ed attribuzioni del responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

2. Il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare il responsabile dell’attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;

b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sulla base della valutazione dei rischi;

c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art.6 - formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

2. Il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

PROCEDURE DI RIFERIMENTO PER I RADRL

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE ATTIVITA' DI DIDATTICA E DI RICERCA IN LABORATORIO

I RADRL, assieme al Datore di Lavoro, all'inizio di ogni nuova attività di Didattica e Ricerca in laboratorio, provvedono a:

  • Identificare le fasi di lavoro che compongono l'attività;
  • Identificare le sostanze chimiche e gli agenti biologici da utilizzare per l'attività;
  • Identificare le attrezzature da utilizzare;
  • Identificare i pericoli e valutare i rischi relativi a ciascuna attività;
  • Identificare l'elenco degli esposti al rischio;
  • Individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare;
  • Individuare i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) da utilizzare
  • Individuare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari.

AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il RADRL, in occasione di qualsiasi modifica dei locali assegnati e/o delle attività svolte nell’ambito della propria Unità Produttiva (nuove attività, introduzione di nuove sostanze chimiche o agenti biologici, installazione di nuove attrezzature e/o macchinari, ecc.) che modifichi i livelli di rischio preesistenti, informa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai fini dell’aggiornamento della valutazione del rischio e delle misure di prevenzione e protezione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I RADRL ed i Responsabili Tecnici di Laboratorio (RTL), verificano che siano stati distribuiti, in maniera formalizzata e secondo quanto previsto dalla procedura Dispositivi di Protezione Individuale, a ciascun lavoratore in conformità a quanto previsto dal DVR.

Dispositivi di Protezione individuali (DPI)

Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare altre misure di prevenzione dei rischi (riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato degli stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

L'art. 76 del D.Lgs. n. 81/08 indica le caratteristiche che devono avere i DPI per poter essere utilizzati. Essi devono:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio maggiore
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
  • essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
  • poter essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità
  • essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza, cioè essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (marcatura CE) e sue successive modificazioni.

I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere (allegato VIII del D.Lgs. n. 81/08):

  • protezione della testa
  • protezione dell'udito
  • protezione degli occhi e del viso
  • protezione delle vie respiratorie
  • protezione delle mani e delle braccia
  • protezione dei piedi e delle gambe
  • protezione della pelle
  • protezione del tronco e dell'addome
  • protezione dell'intero corpo
  • indumenti di protezione

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 81/08

Il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati (come previsto dall’art. 6, comma 2, D.M.363/98).

Il RADRL verifica che tutto il personale, dipendente ed equiparato, che accede i laboratori come sopra definiti, sia stato informato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 81/08, secondo le modalità definite dalle è procedure interne al Dipartimento.

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19 OTTOBRE 2023

DIRIGENTE CON DELEGA DI FUNZIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Definizione Delega di funzioni da parte del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

(art. 16 del Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 05/09/1998 n. 363).

Al fine di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli Atenei, con riguardo alle loro peculiari caratteristiche e considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:

a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, ribadita anche dall'articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168;

b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;

c) nella necessità di garantire, con uniformità di procedura, l'applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;

d) nella necessità di regolare le attività svolte nell'ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell'ambito delle stesse;

Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come segue:

a) l'università' è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee, che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri - presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;

b) l'attività' di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;

c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativo - gestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;

d) l'attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statistico-infortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;

e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;

f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo;

g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;

h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;

i) alcune università sono articolate in più sedi o poli;

l) l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;

m) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle "unità produttive" di riferimento;

Ritenuto che i soggetti e le categorie di riferimento, ai sensi di quanto disposto dal Decreto MURST n. 363 del 05/08/1998 sono:

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, individuato nella Rettrice o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è la Rettrice;

2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, i dipartimenti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo;

3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria;

4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università', si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università', salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione;

5. Per responsabile dell’attività' didattica o di ricerca in laboratorio s’intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Obblighi e attribuzioni del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, così come individuato dall’art. 2 del Decreto MURST n. 363 del 05/08/1998, provvede, fra l’altro, alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà d’insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio.

Obblighi e attribuzioni del responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio.

1. Il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa;

2. Il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare il responsabile dell’attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;

b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi, sulla base della valutazione dei rischi;

c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/04/2002 con la quale viene identificata la figura del datore di lavoro in via generale nella Rettrice (perché legale rappresentante dell’ente) e in via concorrenziale (per la specifica attività svolta e per la carica) nei Direttori dei Dipartimenti, nei responsabili delle attività di Didattica e di Ricerca, nei responsabili delle Unità Speciali, nei responsabili dei centri autonomi di Spesa e nei Dirigenti individuati ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, aggiornato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n . 80 (GU n. 119 del 25/05/1998) cui spetta il potere di gestione e di spesa.

In considerazione di quanto esposto, e ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e del Decreto MURST n. 363 del 5 agosto 1998, nonché dall’art. 2 del Regolamento interno per la sicurezza dei lavoratori approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05/4/2002, fermo restando gli obblighi imposti al datore di lavoro dall’art. 17 del D. L.vo 81/08 e s.m.i., sono delegati ai DIRIGENTI DELL’UNIVERSITA’, con riferimento alle funzioni svolte per effetto della carica ricoperta, gli obblighi che si trascrivono di seguito:

  1. l’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro;
  2. fornire tutte le informazioni utili alla stesura o aggiornamento dei DVR per i rischi generici e specifici e successiva verifica della corretta stesura degli stessi DVR;
  3. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  4. la regolare manutenzione delle apparecchiature e degli impianti, soprattutto con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza, in conformità alla dichiarazione dei fabbricanti;
  5. la designazione dei lavoratori incaricati del pronto soccorso e dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  6. la fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, secondo le risultanze del documento di valutazione dei rischi;
  7. l’adozione delle misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un potenziale rischio specifico;
  8. l’adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  9. l’obbligo di non iniziare nuove attività prima della redazione del DVR;
  10. l’obbligo di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  11. l’adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. L.vo 81/08 sia nei confronti degli studenti che del personale interno; (l’informazione può essere attivata anche con supporti informatici o con pubblicazioni);
  12. l’adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le attività e le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  13. l’adozione di misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43 del D.L.vo 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  14. la vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
  15. la comunicazione ai Medici Competenti di tutte le informazioni circa i rischi connessi alle attività svolte che possono comportare rischi specifici per la salute dei lavoratori, rilevati dalla valutazione dei rischi;
  16. la comunicazione ai Medici Competenti dei nominativi del personale potenzialmente esposto a rischi specifici per i quali è necessaria la sorveglianza sanitaria o l’obbligo di denuncia all’ISPESL o altre autorità competenti;
  17. la comunicazione all’Esperto di Radioprotezione (EdR), prima dell’inizio di qualsiasi attività in cui è previsto l’uso di sostanze radioattive o di macchine radiogene, delle informazioni necessarie per la corretta attivazione delle procedure di legge e di sorveglianza sanitaria;
  18. riconoscere ai lavoratori la possibilità di verificare tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute;
  19. in seguito alla semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 151/2015, è stato soppresso l’obbligo della tenuta del registro locale degli infortuni per i lavoratori, compresi quelli assimilati secondo la norma nonché le relative disposizioni sanzionatorie (resta, comunque, l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti);
  20. la comunicazione tempestiva dell’infortunio alla Direzione del Personale (entro il primo giorno) per gli adempimenti di legge con la comunicazione all’Inail;
  21. l’obbligo relativo a piccoli interventi di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del decreto legislativo 81/08, la sicurezza dei locali, restando a carico dell’amministrazione centrale gli interventi di manutenzione straordinaria. In tale ultimo caso gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/08, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico;
  22. la vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  23. l’astensione, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  24. inviare al Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione a conclusione dell’iter amministrativo, copia delle valutazioni dei rischi specifici munite di firma per accettazione;
  25. l’adempimento degli obblighi imposti dalla norma in materia di raccolta stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali, compresi quelli tossico-nocivi, potenzialmente radioattivi e le parti anatomiche;
  26. la corretta programmazione dell’organizzazione del lavoro tenuto conto delle varie attività lavorative in rapporto alle postazioni di lavoro;

La Rettrice in quanto Legale rappresentante dell’Università e Presidente del Consiglio, di Amministrazione garantisce:

- la continua assistenza tecnica professionale, la collaborazione per l’informazione e formazione e il coordinamento tra le strutture dell’Ateneo, attraverso:

- il Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione dell’Amministrazione;

- L’assolvimento degli obblighi della sorveglianza sanitaria, attraverso i Medici Competenti;

- l’assolvimento degli obblighi previsti per le attività con presenza di radiazioni o macchine radiogene, attraverso gli Esperti Qualificati e Medici Autorizzati;

- Il Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione, i Medici Competenti; gli Esperti Qualificati, Medico Autorizzato sono a disposizione delle strutture per fornire la massima consulenza tecnica e la collaborazione necessaria anche per le attività di informazione e formazione.

Per quanto attiene ai mezzi finanziari, per dare seguito agli obblighi previsti nella delega, si farà riferimento

  1. per interventi entro il limite di spesa dei 5.000,00 euro si farà riferimento a fondi messi a disposizione della struttura, vincolati all’utilizzo esclusivo per la sicurezza;
  2. per interventi oltre il limite di spesa dei 5.000,00 euro si farà riferimento ai fondi del bilancio messi a disposizione dell’amministrazione nei capitoli relativi.

La delega è diretta ai Direttori di Dipartimento, ai Responsabili di strutture in quanto eletti o designati nelle funzioni di vertice e con autonomia di gestione e di spesa, al Direttore Generale e ai Dirigenti per le strutture amministrative di rispettiva competenza.

La stessa s’intende accettata esclusivamente per effetto dell’accettazione della carica e delle funzioni ricoperte.

Copia della delega, munita della firma Digitale per accettazione, deve essere restituita non oltre 5 gg dal ricevimento.

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cassetta

PROCEDURA DA ADOTTARE PER RICHIEDERE VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO O KIT DI REINTEGRO MATERIALE SANITARIO SCADUTO

Per richiedere le valigette di pronto soccorso o per richiedere i kit di reintegro del materiale sanitario scaduto bisogna utilizzare il modulo editabile: New_Modulo_Richiesta_Articoli_Magazzino_21
Il modulo di richiesta articoli magazzino dalla modulistica affari generali sul sito istituzionale di Ateneo, compilarlo a firma del responsabile della struttura e indirizzarlo a mezzo protocollo informatico di Ateneo Titulus a:
DIP.AMM. Affari Generali-Piccione Daniele
Unità di Coordinamento Tecnico Contratti e Servizi-Caminiti Donatella
U.Op. Gestione Magazzino Generale-Pergolizzi Letterio
Avendo cura di mettere in copia conoscenza il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (arch. Biagio La Spada), che provvederà a inserire apposita annotazione sul protocollo Titulus.
Successivamente bisognerà prendere contatti con il responsabile del magazzino, ubicato al plesso centrale dell’Università per prelevare il materiale richiesto.
Nell’intento di avere fornito le necessarie informazioni porgo un Cordiale Saluto.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Arch. Biagio La Spada

Procedure da Adottare per Attività da svolgersi presso le Strutture Universitarie

CONTATTI

La Spada Biagio 090 676 8109  biagio.laspada@unime.it RSPP
Chillè Nunzio 090 676 8117      nunzio.chille@unime.it
Rifici Antonio 090 676 8252      antonio.rifici@unime.it
Settimo Santi 090 676 8257      santi.settimo@unime.it
La Rosa Manuela 090 676 8251 manuela.larosa@unime.it
Gentile Fausto 090 676 8254     fausto.gentile@unime.it
Caprì Giorgio 090 676 6191       giorgio.capri@unime.it
Di Blasi Fiorenzo 090 676 3419  fiorenzo.diblasi@unime.it