TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI LAVORO COMPATIBILI

TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI LAVORO COMPATIBILI CON LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

In linea generale,  per tutta la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999  e dal Contratto di formazione specialistica.

Vi sono tuttavia delle eccezioni espressamente previste

  • La Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e il Decreto Legge n. 81 del 29 marzo 2004 convertito in Legge il 19 maggio 2004,  prevedono la possibilitche devono essere comunicate dal medico in formazione specialistica  al Direttore della Scuola  prima dell'inizio del loro svolgimento. Si tratta delle seguenti attività:
  • esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti, previa definizione di accordi di convenzione;
  • guardia medica; 
  • sostituzione di medico di base; 
  • guardia turistica; 
  • sostituzioni nell’ambito della Medicina Penitenziaria.

Le suddette attività possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Tali attività sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

Inoltre,  alcune tipologie di rapporto di lavoro sono state rese compatibili con la formazione specialistica per far fronte alle esigenze del sistema sanitario nazionale, specie dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

  • Ai sensi L. 145/2018, art. 1 co. da 547 a 548 ter ss.mm.ii. (cd. DL Calabria), gli specializzandi e le specializzande regolarmente iscritti/e, a partire dal secondo anno di formazione, possono essere assunti/e dalle aziende sanitarie con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative fino al 31.12.2026. Tali assunzioni devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

    Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica. Si veda la sezione in modulistica dedicata.

  • L'artt. 2 bis e 2 ter, co. 5 Il DL 18/2020 e ss.mm.ii. e art. 1 co. 268 della Legge 234/2021, così come modificato dall'art. 4 D. L. 30 dicembre 2023, n. 215 conv. in L. 23 febbraio 2024, n. 18, prevedono che, fino al 31.12.2024, gli specializzandi e le specializzande iscritti/e all’ultimo e al penultimo anno del corso di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere assunti dalle Aziende del Servizio sanitario nazionale con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione continuativa e coordinata (Co.Co.Co)  ovvero con contratto a tempo determinato e a orario ridotto. Tali contratti possono avere una durata di sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    Gli/le specializzandi/e restano iscritti/e alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020.

  • il Decreto Legge del 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 4, comma 9-quater ha prorogato al 31/12/2023 la possibilità per gli specializzandi e le specializzande iscritti/e al corso di specializzazione in Pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.

     

  • Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Decreto Legge del 30 marzo 2023, n. 34, fino al 31/12/2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, gli specializzandi e le specializzande iscritti/e regolarmente al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali

     

  • L’attività prestata presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) è compatibile già a partire dal I anno di corso.

FINO AL 31 DICEMBRE 2026 la l. n. 145/2018, art. 1 c. 547 e ss., prevede che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. 
Le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa possono procedere all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro  che  sono  utilmente collocati nella suddetta graduatoria. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l’attività formativa presso le medesime strutture. 

Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l’attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un’altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.

Durante tale periodo lavorativo, è sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa.

 La formazione teorica compete alle universita'.
La formazione pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui  all’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. 
 

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO A SPECIALIZZANDI/E

  1. A seguito della ricezione della formale lettera di assunzione e/o richiesta di disponibilità da parte dell’Azienda Sanitaria interessata, è necessario fare richiesta per il rilascio del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
  2. Deve essere cura dello/a specializzando/a scaricare il modello di progetto formativo individuale sotto allegato affinchè sia compilato e sottoscritto da tutte le parti coinvolte e sottoposto all'approvazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione. 

    N.B. Gli specializzandi possono svolgere attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale. 

  3. Il Consiglio della Scuola di afferenza alla prima riunione utile, eventualmente convocata ad hoc entro e non oltre 15 gg,  delibera sulla richiesta e, in caso di parere positivo, approva il progetto formativo individuale allegandolo al verbale della riunione che sarà inviato al protocollo generale.
  4. Per finalizzare la procedura, è necessario che la Regione ove si trova la Struttura Ospedaliera - Datrice di lavoro abbia stipulato un apposito Accordo Quadro con l'Ateneo (art. 1, c. 548bis). In mancanza dovrà essere avviato l'iter per la stipula dello stesso. 

    In allegato sono stati inseriti gli Accordi Quadro stipulati da Unime con le Regioni e lo schema tipo approvato con Decreto Interministeriale n. 92 del 10/04/2022.

  5. Una volta espletati i controlli previsti dalla citata normativa da parte dell’U. Op. di riferimento, sarà inoltrata all’Azienda Ospedaliera un'apposita comunicazione attestante la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione e contenente l'informativa circa gli adempimenti preordinati e successivi all’assunzione, unitamente al progetto formativo.
  6. Conseguentemente all’avvenuta assunzione, lo/a specializzando/a deve inviare una comunicazione all’U. Op. Trattamento Economico Personale non Strutturato (sdifranco@unime.it) indicando la data di presa di servizio e la durata del contratto. L'ufficio provvederà a sospendere l’erogazione degli emolumenti corrisposti dall’Ateneo in virtù del contratto di formazione specialistica.