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Scuole di specializzazione

FAQ SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA

In linea generale,  per tutta la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999  e dal Contratto di formazione specialistica.

Vi sono tuttavia delle eccezioni espressamente previste

  • La Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e il Decreto Legge n. 81 del 29 marzo 2004 convertito in Legge il 19 maggio 2004,  prevedono la possibilitche devono essere comunicate dal medico in formazione specialistica  al Direttore della Scuola  prima dell'inizio del loro svolgimento. Si tratta delle seguenti attività:
  • esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti, previa definizione di accordi di convenzione;
  • guardia medica; 
  • sostituzione di medico di base; 
  • guardia turistica; 
  • sostituzioni nell’ambito della Medicina Penitenziaria.

Le suddette attività possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Tali attività sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

Inoltre,  alcune tipologie di rapporto di lavoro sono state rese compatibili con la formazione specialistica per far fronte alle esigenze del sistema sanitario nazionale, specie dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

  • Ai sensi L. 145/2018, art. 1 co. da 547 a 548 ter ss.mm.ii. (cd. DL Calabria), gli specializzandi e le specializzande regolarmente iscritti/e, a partire dal secondo anno di formazione, possono essere assunti/e dalle aziende sanitarie con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative fino al 31.12.2026. Tali assunzioni devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

    Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica. Si veda la sezione in modulistica dedicata.

  • L'artt. 2 bis e 2 ter, co. 5 Il DL 18/2020 e ss.mm.ii. e art. 1 co. 268 della Legge 234/2021, così come modificato dall'art. 4 D. L. 30 dicembre 2023, n. 215 conv. in L. 23 febbraio 2024, n. 18, prevedono che, fino al 31.12.2024, gli specializzandi e le specializzande iscritti/e all’ultimo e al penultimo anno del corso di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere assunti dalle Aziende del Servizio sanitario nazionale con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione continuativa e coordinata (Co.Co.Co)  ovvero con contratto a tempo determinato e a orario ridotto. Tali contratti possono avere una durata di sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    Gli/le specializzandi/e restano iscritti/e alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020.

  • il Decreto Legge del 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 4, comma 9-quater ha prorogato al 31/12/2023 la possibilità per gli specializzandi e le specializzande iscritti/e al corso di specializzazione in Pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.

     

  • Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Decreto Legge del 30 marzo 2023, n. 34, fino al 31/12/2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, gli specializzandi e le specializzande iscritti/e regolarmente al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali

     

  • L’attività prestata presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) è compatibile già a partire dal I anno di corso.