TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi dell’art 28, comma 2 della L.R. 20/2002:
- gli studenti beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3;
- gli studenti con un'invalidità non inferiore al 66% previa presentazione di idonea documentazione (es. copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità) all’atto dell’immatricolazione/iscrizione;
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE (COA)
L’Università esonera dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) gli studenti:
- con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n, 104 o con invalidità pari o superiore al 66% (art. 9, comma 2, secondo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68) previa presentazione di idonea documentazione (es. copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità) all’atto dell’immatricolazione/iscrizione;
- con disabilità tra il 31% e il 65% compreso si riconosce una riduzione del 2,8% sul contributo onnicomprensivo annuale per ogni punto di disabilità superiore al 31%
Le condizioni di disabilità non permanente, o soggette a revisione periodica, devono essere riconfermate ad ogni rinnovo.