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MODULISTICA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA

PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE UTILE

ALERT!

Per motivi tecnici alcuni/e vincitori/trici hanno riscontrato problemi nell'inserimento del file del contratto di formazione sull'area personale esse3, tuttavia le procedure già completate, previo pagamento della tassa generata, sono ritenute valide. Si raccomanda pertanto di procedere al caricamento del file il prima possibile.

L'inserimento del contratto di formazione potrà essere effettuato in quanto il problema è stato risolto, pertanto si prega di visitare la propria area personale per procedere al suddetto upload.

 

TERMINI PER L'IMMATRICOLAZIONE: DAL 25.09.2024 AL 30.09.2024 ORE 12.00

I vincitori del concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione riservate ai medici potranno immatricolarsi tramite apposita procedura on-line, utilizzando dispositivo collegabile ad internet, seguendo le suddette indicazioni:

  •  Registrarsi al sito https://unime.esse3.cineca.it per avere accesso alla propria area personale (se non già fatto precedentemente); 
  • Procedere selezionando il percorso “Segreteria - Concorsi di Ammissione - Immatricolazione”. L’immatricolazione non risulterà completata fintanto che non si cliccherà sul tasto CONFERMA, presente nell’ultima pagina della procedura.
  • Effettuare il pagamento di € 400,17 tramite la procedura “pagoPA”, cui si accede dalla sezione “TASSE” della propria area personale; 
  • PASSAGGIO OBBLIGATORIO: Scaricare il contratto di formazione specialistica e la scheda anagrafica. In allegato si trovano i modelli di contratti e scheda anagrafica che dovranno essere scaricati, compilati e sottoscritti dalla/o specializzanda/o a seguito dell'assegnazione presso le Scuole di Specializzazione di area medica. IL CONTRATTO PUO' ESSERE FIRMATO SOLO CON FIRMA DIGITALE! 

    Le tipologie di contratti sono diverse a seconda del tipo di finanziamento previsto per la formazione, distinguandosi tra Statali, Regionali e del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, si prega di scaricare e compilare il contratto relativo al proprio status.

  • Una volta sottoscritto, il contratto deve essere caricato nella piattaforma entro la data di scadenza del termine per l'immatricolazione.

     

  • La SCHEDA ANAGRAFICA compilata deve essere inviata all’indirizzo email: sdifranco@unime.it, indirizzandola all’Ufficio “U. OP. Trattamento economico Personale non strutturato”.

     

  • Il Personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale deve inviare anche l'atto formale all'indirizzo contrattispecializzandi@unime.it entro la data di scadenza del termine per l'immatricolazione.

N.B. Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del Bando di Concorso ENTRO LA DATA DI INIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE è obbligatorio compilare e inserire nella propria pagina personale esse3 (https://unime.esse3.cineca.it) l'autocertificazione circa l'iscrizione al relativo ordine professionale qui in allegato. Si ricorda che i corsisti vincitori di posto con finanziamento regionale devono essere iscritti presso uno degli Ordini dei medici della regione Sicilia all’atto della firma del
contratto di formazione specialistica.
 

Per qualsiasi informazione rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica specareamedica@unime.it o chiamare l'infopoint al numero 090 676 8300.

Per le Scuole di Specializzazione Area Sanitaria MEDICA e NON MEDICA  il pagamento del contributo onmicomprensivo annuale dovrà essere effettuato tramite la procedura on-line - Servizi Web ESSE3,  disponibile al Link https://unime.esse3.cineca.it/Home.do.
 

SCADENZE E IMPORTI

SCUOLE SANITARIE MEDICHE
- iscrizione (comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio  € 140,00  e dell’imposta di bollo € 16,00) € 400,17 da corrispondere al momento dell’immatricolazione;
- rata unica – conguaglio - € 1.600,00 da corrispondere entro il 31/03/2023;
La quota relativa al conguaglio (€ 1.600,00) può essere corrisposta anche in forma rateizzata, secondo le seguenti modalità:
- 1° rata € 500,00 entro il 31-03-2023;
- 2° rata € 500,00 entro il 31-05-2023;
- 3° rata € 600,00 entro il 31-07-2023.
(mora per ritardato pagamento prima rata di € 400,17, fino al 31-12-2022 € 28,00 – dal 02/01/2023 € 50,00; mora per ritardato pagamento rate conguaglio € 14,00)


SCUOLE SANITARIE non mediche
- iscrizione (comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio  € 140,00  e dell’imposta di bollo € 16,00) € 400,17 da corrispondere al momento dell’immatricolazione;
- rata unica – conguaglio - € 800,00 da corrispondere entro il 31/03/2023;
La quota relativa al conguaglio (€ 800,00) può essere corrisposta anche in forma rateizzata, secondo le seguenti modalità:
- 1° rata € 300,00 entro il 31-03-2023;
- 2° rata € 300,00 entro il 31-05-2023;
- 3° rata € 200,00 entro il 31-07-2023.
(mora per ritardato pagamento prima rata di € 400,17, fino al 31-12-2022 € 28,00 – dal 02/01/2023 € 50,00; mora per ritardato pagamento rate conguaglio € 14,00)

N.B. Gli studenti non in regola con i pagamenti pregressi non potranno iscriversi all’anno successivo, la procedura informatizzata non potrà generare né l’ipotesi d’iscrizione né la relativa tassa.

 

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI PERIODI DI FORMAZIONE FUORI RETE

  • Le istanze relative alla fruizione di un periodo extra rete devono essere inoltrate alla segreteria della Scuola di Specializzazione di afferenza del/la MIF, mediante invio all’indirizzo protocollo@unime.it;
  • Sono prese in carico solo le istanze formulate mediante la compilazione in tutte le parti del Progetto Formativo Individuale o del Learning Agreement (in caso di formazione all’estero), sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti. Il Progetto Formativo Individuale e il Learning Agreement da utilizzare sono solo quelli approvati dagli Organi Collegiali d’Ateneo nella seduta del 29/03/2023, che sono pubblicati nella sezione modulistica della pagina Scuole di Specializzazione nel sito web d’Ateneo.
  • Le istanze devono essere inviate almeno 4 (quattro) mesi prima della data di inizio del periodo di formazione fuori rete. Non sono prese in carico richieste con margini temporali inferiori.
  • Il Consiglio della Scuola di Specializzazione dell’istante provvede, alla prima seduta utile, ad approvare lo svolgimento di attività extra rete formativa della/o specializzanda/o presso la Struttura Ospitante e il relativo progetto formativo individuale o il Learning Agreement.
  • Nel caso di formazione extra rete da svolgersi in Italia, l'Ufficio Scuole di Specializzazione - preso atto della deliberazione del Consiglio - invia alla Struttura Ospitante apposita richiesta di nulla osta alla formazione, condividendo altresì la proposta di Convenzione e il Progetto Formativo Individuale. 
  • Nel caso di formazione extra rete da svolgersi all’estero, l’Ufficio Scuole di Specializzazione – preso atto della deliberazione del Consiglio - invia alla Struttura Ospitante apposita richiesta di nulla osta alla formazione, condividendo altresì il learning agreement. 
  • La Struttura Ospitante, nella persona del legale rappresentante p.t., deve concedere il nulla osta alla formazione della/o specializzanda/o presso le proprie strutture e, in caso di formazione extra rete da svolgersi in Italia, sottoscrivere la Convenzione ricevuta, previa condivisione di eventuali modifiche volte all’adeguamento del testo proposto alla situazione del/la singolo/a Specializzando/a.
  • Entro 7 (sette) giorni dall'inizio dell'attività formativa, la/il MIF deve comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione la data effettiva di inizio della formazione.
  •  Entro 5 (cinque) giorni dal termine dell’attività formativa, la/il MIF deve inviare un report delle attività svolte firmato dal referente della Struttura Ospitante.
  •  Il Consiglio della Scuola di Specializzazione di afferenza conferma il riconoscimento delle attività formative svolte sul libretto di ciascun/a specializzando/a sulla base di ciò e in conformità a quanto autorizzato in fase di approvazione.

la/o specializzando/a che abbia partecipato esu perato un concorso di Dottorato di Ricerca è tenuto/a a darne comunicazione alla Scuola id afferenza, inviando una comunicazione all'indirizzo protocollo@unime.it dall'oggetto "FREQUENZA CONGIUNTA DI DOTTORATO DI RICERCA E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE - NOME SPECIALIZZANDO/A - INDICAZIONE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE", contenente:

- la documentazione attestante il superamento del concorso di Dottorato di Ricerca;

- la richiesta al Consiglio della Scuola e al Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di concordare le modalità di le modalità di svolgimento della frequenza congiunta mediante l'approvazione di un documento unitario di programmazione multidisciplinare delle attività formative e di ricerca.

Si prega di leggere la normativa in materia di compatibilità che è stata recentemente innovata dalla L. n. 33/2022 e dal D.M. attuativo n. 930/2022, che viene riportata di seguito.

Ai sensi dell'art. 2, c. 2 e 3, del prefato Decreto 

"2. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, si applica l’articolo 7 del d.m. 226/2021, ai sensi del quale la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste.

3. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica".

Orbene, per le Scuole di Specializzazione mediche, l'art. 7 D.M. n. 226/2021, dispone quanto segue:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, le Università disciplinano con regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;

b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.".

Quanto al Regolamento del Dottorato di Ricerca, l'art. 22 regola precipuamente la materia nei suddetti termini. 

"1. È consentita la frequenza congiunta del Corso di Dottorato e di un Corso di Specializzazione medica nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal Corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;

b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel Corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il Corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

3. Il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato e il Consiglio della Scuola di Specializzazione medica concordano le modalità di svolgimento della frequenza congiunta, approvando un documento unitario di programmazione multidisciplinare delle attività formative e di ricerca.".

 

Congedo di Maternità

La specializzanda deve comunicare il prima possibile il proprio stato di gravidanza, mediante l'inivio dell'appposito modulo all'indirizzo e-mail protocollo@unime.it, al Direttore dell'Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria dove sta evenutalmente svolgendo l'attività formativa, al Direttore della Scuola di Specializzazione di afferenza e all'Ufficio Scuole di Specializzazione.

Qualora la specializzanda sia esposta a radiazioni ionizzanti, deve comunicare il proprio stato di gravidanza non appena accertato. 

A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza, il Direttore dell'Unità Operativa in cui si trova la specializzanda, concorderà con il Direttore della Scuola di Specializzazionedi afferenza quali mansioni affidarle affinchè non sia esposta a particolari rischi, in coerenza con il piano formativo della Scuola. L a valutazione dei rischi è effettuata nei tempi e con le modalità definite dalle Aziende Sanitarie, tenedo conto delle attività vietate espressamente dal T.U. a tutela della maternità e della paternità.

TALI DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE NELLE IPOTESI DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE EXTRA RETE E DI INCARICHI LAVORATIVI AUTORIZZATI.

Ricevuta la comunicazione, l'Ufficio Scuole di Specializzazione provvede a collocare la specializzanda in congedo di maternità:

1. a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto  fino al terzo mese successivo al parto (2+3);

2. a partire dall'ottavo mese di gravidanza fino al quarto mese successivo al parto se l'idoneità alla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il 7 mese sia certificata dal Medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute dell’Università;

3. dalla data del parto al quinto mese successivo, se l'idoneità alla prosecuzione dell'attività lavorativa sia certificata dal Medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute dell’Università;

Nelle ipotesi n. 2. e 3. la specializzanda dovrà presentare apposita istanza entro e non oltre il termine del settimo mese di gravidanza.

GRAVIDANZA A RISCHIO 

Nel caso in cui, durante la gestazione, si concretizzi una delle seguenti condizioni:

-  complicanze o persistenti forme morbose che possano anche solo in via potenziale essere aggravate dallo stato di gravidanza;

- condizioni di lavoro o ambientali potenzialmente pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

- impossibilità di adibire la specializzanda ad altre attività formative (artt. 7 e 12 del D.Lgs. 151/2001);

dovrà essere valutata la necessità di disporre l'interdizione anticipata rispetto al normale periodo di astensione obbligatoria, su richiesta della MIF o su iniziativa del Consiglio della scuola di Specializzazione di afferenza. 

 

Congedo di paternità

A partire dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto del/la proprio/a figlio/a ed entro i 5 mesi successivi, lo Specializzando, può astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo è fruibile dal padre, anche contemporaneamente al congedo di maternità della madre e si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte del figlio.
La durata del congedo è pari a 20 giorni lavorativi qualora il parto sia plurimo.
La domanda di fruizione del suddetto congedo deve essere inoltrata all'indirizzo protocollo@unime.it, previo visto da parte del Direttore della Scuola di afferenza, indicando il periodo di astensione richiesto, con un preavviso di almeno 5 giorni

 

Le assenze superiori a 40 giorni continuativi per gravidanza sospendono il periodo di formazione che dovrà essere recuperato. 

L’esame di passaggio all’annualità successiva così come l’esame finale potranno essere sostenuti solo al termine del periodo di recupero. 

 

Congedo parentale

Al padre e alla madre è consentito fruire del congedo parentale, anche in forma cumulativa, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.

Il periodo di congedo parentale è pari a 10 mesi complessivi, con le seguenti articolazione:

 - un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi per la madre lavoratrice. La madre può usufruire del congedo parentale solo al termine del periodo di Congedo di Maternità Obbligatorio;

-  un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi per il padre lavoratore successivamente alla nascita del/la figlio/a. Tale limite è elevato a 7 mesi qualora eserciti il diritto all'astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi. In tal caso il periodo complessivo fra entrambi i genitori di congedo parentale è elevato a 11 mesi.

- un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi nel caso in cui vi sia un solo genitore (affido esclusivo, decesso, etc.);

I periodi di congedo parentale possono essere fruiti anche contemporaneamente da entrambi i genitori.

La richiesta di congedo parentale deve essere vistata dal Direttore della Scuola e deve essere inoltrata all'indrizzo email protocollo@unime.it con un preavviso di almeno 5 giorni.

 

RIPOSO GIORNALIERO

Il riposo giornaliero può essere fruito dal rientro in formazione e fino al compimento di un anno della prole ai sensi dell'art. 39 D. lgs. n. 150/2001. 

Coloro che ne usufruiscono avranno una riduzione di 2 ore dell'orario giornaliero, anche cumulabili durante la giornata. I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa..

Qualora il medico sia rientrato al 3° mese ed usufruisce delle due ore di riposo giornaliero fino al compimento di un anno del bimbo, dovrà recuperare 3 mesi di attività formativa non svolta per poter essere ammesso all'esame finale. Per il suddetto periodo verranno versati soltanto i 2/3 della quota variabile. Periodi inferiori non incidono ai fini del recupero.

La comunicazione dell'orario ridotto deve essere inoltrata all'indirizzo protocollo@unime.it

MALATTIA DELLA PROLE

In materia, la legge prevede due ipotesi:

  1. fino a quando la prole abbia un'età inferiore a 3 anni è possibile assentarsi per un periodo massimo di 40 giorni, oltre i quali la formazione sarà sospesa. Le assenze superiori a 40 gg. dovranno essere recuperate; 
  2. nel periodo compreso tra i 3 e gli 8 anni di età della prole è possibile assentarsi per un periodo massimo di 5 giorni. Non è prevista sospensione della formazione.

L'assenza per malattia del bambino può essere fruita alternativamente dai due genitori. La comunicazione suddetta deve essere inviata all'indirizzo protocollo@unime.it, allegando la dichiarazione sostitutiva di certificazione e il certificato medico. 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D. LGS. N. 368/1999

- REGOLAMENTO TIPO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA

Trasferimento da altro Ateneo (IN ENTRATA)
1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo alla Scuola di Specializzazione della medesima tipologia dell’Università degli Studi di Messina, deve presentare richiesta di “nulla osta” almeno un mese prima dell’inizio delle attività didattiche.

2. La richiesta di “nulla osta” al trasferimento deve essere accompagnata da una dettagliata autocertificazione delle attività formative svolte nella Scuola di Specializzazione di provenienza.

3. La segreteria competente dell’Università degli Studi di Messina potrà rilasciare il “nulla osta” in ingresso, previa verifica del rispetto del limite massimo dei posti disponibili.

4. L’Università degli Studi di Messina comunica alla/o sprecializzanda/o l’esito della richiesta. 

5. In caso di concessione, l’interessata/o deve provvedere a richiedere il nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione di provenienza e di destinazione.

6. Ricevuto il “foglio di congedo” dell’Ateneo di provenienza, l’Università degli Studi di Messina comunica all’interessata/o le modalità e il termine entro il quale iscriversi.

7. Il trasferimento è ammissibile solo per anni successivi al primo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.

Nel caso in cui il contratto di formazione specialistica sia finanziato dalla Regione o da altro soggetto, il trasferimento è condizionato al nulla osta del finanziatore e degli Enti competenti, salvo disposizioni particolari contenute nel Bando ministeriale annuale per l’accesso alle Scuole di Specializzazione. 

 

Trasferimento ad altro Ateneo (IN USCITA)
1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Messina a un’altra Università deve presentare richiesta almeno un mese prima dell’inizio delle attività didattiche, allegando il “nulla osta” al trasferimento dell’Ateneo prescelto (da richiedere direttamente all'Ateneo di destinazione seguendo le procedure ivi previste).

2. Il trasferimento in uscita è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione di provenienza e di destinazione

3. A seguito del rilascio di entrambi i nullaosta, l’Università degli Studi di Messina provvede a trasmettere il “foglio di congedo” all’Università presso cui la/o specializzanda/o chiede il trasferimento.
3. Il trasferimento è ammissibile solo per anni successivi al primo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno. 

Il trasferimento è consentito solo in presenza di documentati motivi di salute o personali della/o specializzanda/o, verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Nell’ottica della dematerializzazione dei processi amministrativi, il CIAM in collaborazione con la Direzione Servizi Didattici e Alta Formazione ha attivato la presentazione della Domanda di Conseguimento Titolo online, modificando l’iter seguito fino ad oggi .

La Domanda di Conseguimento Titolo Online è un processo unico che coinvolge lo Specializzando, il Docente Relatore e la Segreteria Scuole di Specializzazione.

La procedura sarà attivata online a partire da 40 giorni prima delle Sessioni di Diploma di Specializzazione.

Di norma, lo Specializzando avrà a disposizione più di un mese di tempo per perfezionare la domanda di conseguimento titolo tramite Esse3.

I files PDF che i laureandi dovranno uploadare in procedura Esse3 sono:
1) Documento d'identità in corso di validità;
2) Frontespizio della tesi firmato;
3) Contenuto definitivo dell'elaborato di tesi;
4) Report prodotto dal controllo del software di antiplagio. 

Con la medesima tempistica, ciascun Docente Relatore potrà visionare ed approvare (o rifiutare) l'elaborato di tesi; in caso di rifiuto da parte del docente, lo Specializzando potrà ripetere la procedura secondo le modifiche concordate con il relatore.
La scadenza per ultimare il sopraindicato iter sarà di 7 giorni prima dell'inizio degli appelli.

Seguiranno le verifiche amministrative a cura della competente Segreteria Scuole di Specializzazione e l'approvazione via web dello statino di Diploma da parte dello Specializzando.

Richiesta pergamena di Specializzazione

Per richiedere la pergamena di Specializzazione basta accedere nell’area privata Servizi web UniME Esse3.

La pergamena si può ritirare presso lo sportello o riceverla a domicilio, prestare quindi attenzione ai passaggi di richiesta in piattaforma come riportato sulla guida. Lo sportello per il ritiro si trova a Palazzo Mariani, con accesso da P.zza Antonello, e sarà aperto al pubblico per il ritiro in sede (dopo aver effettuato la richiesta ed il pagamento della tassa) nei seguenti giorni:

Lun-Mer-Ven

10.00 - 12.30

Mart- Giov

10.00 - 12.30

15.00 – 16.00

La pergamena può essere spedita anche all’estero aggiungendo un piccolo contributo spese, in questo caso prima di effettuare la richiesta dalla piattaforma, contattare la segreteria di riferimento del Corso di Studi frequentato la quale provvederà ad inserire la relativa tassa, dopo si potrà procedere al pagamento delle due dovute.

Coloro i quali NON sono censiti sulla piattaforma ESSE3 potranno effettuare una richiesta via e-mail indirizzata all'indirizzo specareamedica@unime.it, indicando l’esigenza nel modo più dettagliato possibile.

Guida alla procedura richiesta titolo

 

Richiesta duplicato pergamena

Il duplicato della pergamena di Laurea può essere rilasciato solo in caso di smarrimento o furto (e deve essere allegata all'istanza relativa denuncia effettuata presso gli organi competenti) o deterioramento (in questo caso, deve essere allegata all'istanza la pergamena deteriorata che verrà annullata).

Istanza duplicato pergamena

Autocertificazione conseguimento titolo con esami sostenuti

Si ricorda la possibilità di utilizzare l'autocertificazione di "Specializzazione con esami" reperibile nell'area personale ESSE3 alla voce Segreteria>Certificati
In alternativa, è possibile chiedere delle certificazioni rilasciate dall’Ateneo attraverso il seguente modulo:

RICHIESTA CERTIFICATI